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Mes, come funziona e cosa prevede la riforma

Mes, come funziona e cosa prevede la riforma

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Mes, come funziona e cosa prevede la riforma

Cosa è il Mes – Il Meccanismo europeo di stabilità – ESM in inglese, European stability mechanism – è stato istituito il 2 febbraio 2012 per sostituire il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF, che aveva assistito Irlanda, Portogallo e Grecia) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) nell’assistenza finanziaria agli Stati. Tutti gli Stati membri della zona euro sono nel Mes che è un organismo intergovernativo con sede a Lussemburgo. Il sostegno alla stabilità prevede condizionalità rigide (vedasi Grecia), a beneficio degli Stati in difficoltà per salvaguardare la zona euro nel suo complesso e gli Stati stessi. Il Mes può raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

 

La riforma – Il processo è iniziato a dicembre 2017 nell’ambito del completamento dell’Unione Economica e Monetaria. Un anno dopo, in concomitanza con la decisione di assegnare al Mes nuove funzioni relative al sostegno comune al Fondo di Risoluzione per le banche (SRF), sono state definite dai leader europei delle linee guida per la riforma, sulla base delle proposte dell’Eurogruppo. A giugno 2019 è stata formalizzata una proposta di revisione e a dicembre un accordo di massima, con il mandato all’Eurogruppo di proseguire i lavori.

 

Il backstop – La riforma del Mes, come spiegato in audizione dal ministro Roberto Gualtieri, incorpora l’introduzione del backstop comune al Fondo di Risoluzione Unico (FRU) anticipandolo al 2022 (doveva essere il 2024). Il FRU è alimentato con contributi annuali del settore bancario per far fronte a eventuali risoluzioni. Il common backstop entra in gioco qualora le risorse del FRU non siano sufficienti: funziona come un paracadute – con i fondi del Mes – in caso di dissesto di un istituto bancario per garantirne l’operatività e scoraggiare eventuali speculatori. Non sono state accolte – come ha sottolineato Gualtieri – le richieste di prevedere un regime di condizionalità macroeconomica a carico dello Stato membro della banca avviata alla risoluzione. L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo e ora sul tavolo dei leader avvia il processo per firmare contestualmente il nuovo Trattato MES e l’Accordo intergovernativo per l’introduzione anticipata del common backstop, il prossimo 27 gennaio.

 

Le linee di credito – Il principale strumento di assistenza utilizzato sinora e’ la concessione di prestiti, con cui un Paese entra in un programma di aiuti a fronte di una serie di riforme da attuare (ad esempio il caso della Grecia). La riforma non prevede variazioni su questo punto. Nemmeno la Pandemic crisis support line, nata per far fronte alle emergenze sanitarie sorte a causa del Coronavirus – i famosi 36 miliardi – fa parte della riforma. Vi sono altre due linee di credito, la Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL) e la Enhanced Conditions Credit Line — ECCL: la revisione del trattato interviene sulla prima sostituendo la necessità di un Memorandum of Understanding con una lettera di intenti, con cui lo Stato si impegna a mantenere i requisiti che hanno garantito l’accesso al sostegno, rafforzando i criteri di ammissibilità, che restano gli stessi.

 

Cacs –  Le clausole di azione collettiva (che consentono a uno Stato di rinegoziare alcuni termini dei titoli di debito pubblico) sono già presenti nel trattato in vigore: la riforma prevede che dal 2022 le modalità di voto cambino da dual a single limb. Ovvero, mentre oggi serve un doppio voto per la modifica dei termini di pagamento – per la singola emissione e per l’insieme dei titoli coinvolti – dal 2022 basterebbe un solo voto di una maggioranza qualificata di investitori. “Di per se’, le nuove CaCs non aumentano la probabilità di una ristrutturazione, essendo peraltro attivabili esclusivamente per iniziativa dell’emittente – ha spiegato Gualtieri – È solo lo Stato che può decidere, se vuole, di attivarle. È stata quindi evitata la previsione e applicazione di meccanismi automatici di ristrutturazione del debito”. Resta, ha sottolineato Gualtieri, “un ampio margine di discrezionalita’ per gli Stati Membri, che restano i soli a decidere se e come modificare i termini dei propri titoli”. Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilita’ del debito e della repayment capacity la riforma prevede che il Mes contribuirà all’analisi della capacità di rimborso ma la Commissione preserva un ruolo guida: se le due istituzioni non dovessero coincidere nella valutazione prevale quella della Commissione, mentre il Mes valuta solo la capacita’ di rimborso nei propri confronti.


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